REGISTRATORI TELEMATICI: COSA FARE IN CASO DI INATTIVITA' SUPERIORE AI 12 GIORNI (ES. FERIE ESTIVE)
19/07/2023
Come noto, con il Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione 11 delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
La principale novità ha riguardato, in particolare, l’interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni, per la cui ipotesi il paragrafo 2.7, del citato Provvedimento, ha previsto una nuova funzionalità, stabilendo quanto segue: “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività.
In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”. Detta comunicazione, si precisa, può essere effettuata dal RT stesso o nel cassetto fiscale. Viene previsto, altresì, che la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente:
- nei nuovi modelli di RT che presentano domanda di approvazione dal 1° luglio 2023;
- per i modelli di RT già approvati, nel caso di presentazione di domanda di variante successiva al 30 giugno 2023.
A seguito di tali novità, abbiamo segnalato la forte preoccupazione da parte di moltissime imprese associate, per questo ulteriore adempimento e per le eventuali conseguenze sanzionatorie che ne sarebbero potute derivare in caso di mancata trasmissione dell’informazione preventiva.
Al fine di fornire gli opportuni chiarimenti alle imprese associate e dirimere qualsiasi dubbio sulla questione, come Confcommercio abbiamo direttamente, interpellato l’Agenzia delle Entrate, chiedendo, espressamente, la conferma di quanto segue:
- relativamente al cambio di stato per interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni, nessun adeguamento è obbligatorio per i Registratori Telematici approvati alla data del 30 giugno 2023 ed in uso a quella data;
- nel predetto caso, la mancata trasmissione dell’informazione preventiva:
1) non comporta in nessun caso l’applicazione di un’autonoma sanzione;
2) la segnalazione di “anomalia” sarà gestita come in passato dall’Agenzia delle Entrate.
In risposta alla nostra richiesta di chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ci ha informato direttamente che - come riportato nel periodo del citato paragrafo 2.7 del Provvedimento del 18 gennaio 2023, la preventiva o successiva comunicazione del “fuori servizio” da parte dell’esercente è una facoltà e non un obbligo.
Quindi, per esempio, in caso di chiusura di un negozio per ferie per più di 12 giorni, l’esercente non è obbligato ad effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva di “fuori servizio” dell’RT.
Ovviamente – spiega l’Agenzia delle Entrate - se l’esercente decidesse di effettuare questa comunicazione (che può essere effettuata anche accedendo al portale Fatture e Corrispettivi e non necessariamente dall’RT), l’Amministrazione finanziaria avrebbe anche l’informazione del periodi di fuori servizio dell’RT e saprebbe che quella macchina non ha trasmesso i dati in quel periodo perché l’esercente era in ferie: quindi, grazie a questa informazione, l’Agenzia delle Entrate saprebbe che quell’esercente ha effettuato tutti gli invii dei corrispettivi giornalieri rispettando la norma che prevede l’invio, entro 12 giorni, dal momento di effettuazione dell’operazione.
Chiarito ciò, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la novità riportata nel citato paragrafo 2.7 del Provvedimento del 18 gennaio 2023, ha effetto, solo ed esclusivamente, sui modelli di RT che vengono portati in omologa dopo la data del 30 giugno 2023 e, dunque, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2023.
Pertanto, gli esercenti che hanno acquistato e utilizzano i Registratori Telematici omologati fino al 30 giugno 2023, non hanno alcun obbligo di aggiornare le loro macchine rispetto alla nuova funzionalità e, di conseguenza, in tal caso, non è applicata alcuna sanzione per la mancata trasmissione dell’informazione preventiva.