INFORTUNIO DURANTE TIROCINIO O STAGE: IMPRENDITORE RESPONSABILE PENALMENTE
04/03/2022
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7093 del 1 marzo 2022, afferma che la responsabilità della sicurezza degli studenti in sede di tirocinio o stage formativo resta a carico del titolare della azienda ospitante, non del soggetto formatore .
Il caso analizzato dalla suprema corte riguardava una studentessa dell'Universita di agraria che nel corso del tirocinio curricolare presso una azienda vinicola subiva un grave infortunio alla mano durante le operaizoni di pulizia di un tino , svolte assieme ad un dipendente con funzioni di tutor.
Sul caso il tribunale e la corte di appello di Firenze avevano condannato l'imprenditrice per il reato connesso al mancato rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08.
Secondo la difesa la normativa di settore, nazionale e regionale, di fonte primaria e regolamentare, prevede il dovere di adempimento degli obblighi di sicurezza del tirocinante esclusivamente in capo al soggetto promotore, Cita in particolare Convenzione Quadro del 31.07.2014 stabilisce che il datore di lavoro fosse l'Università e non l'azienda ospitante e come rientri fra gli obblighi del soggetto promotore, di provveder alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, anche per eventuali attività svolte al di fuori dell'azienda, purchè rientranti nel progetto formativo.
Il ricorso fa anche riferimento alla " legge regionale della Toscana n. 32 del 26/07/2002, emanata ai sensi dell'art. 19 legge 196/1997 ed in ottemperanza alla "Linee Guida in materia di tirocini" concordate in data 24/01/2013 fra Governo e Regioni, che, all'art. 17-ter prevede l'obbligo per il soggetto promotore di "assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)", ad evidente attestazione del fatto che la responsabilità, civile e penale, in caso di infortunio del tirocinante ricade in via esclusiva sul datore di lavoro-promotore"
L'imprenditrice segnalava inoltre di aver fatto effettuare la valutazione dei rischi in aziende da un tecnico abilitato e contestava il comportamento abonorme della studentessa che avrebbe personalmente tenuto un comportamento pericoloso per la propria incolumita.
La Cassazione respinge come totalmente inforndati tutti i motivi di ricorso, evidenziando che "correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81", per il quale "al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luogi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento"
Nel caso di specie disciplinato dalla "Convenzione quadro per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e non curriculari", stipulato tra l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda agricola obblighi sono sia a carico del soggetto promotore ed obblighi a carico dell'ospitante, ma da questa "del tutto negletti".
Inoltre il richiamo all'obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio, non ha attinenza con la sicurezza sui luoghi di lavoro, precisa la cassazione , mentre conferma che la sentenza di appello "ha evidenziato in maniera puntuale le regole cautelari violate dal datore di lavoro, ovvero:
- la omessa previsione del rischio a cui era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita (artt. 28 e 17 d.lgs.81/08),
- la omessa formazione e informazione della tirocinante (artt. 36, 37 d.lgs 81/08),
- l' omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. 81/08).
Infine la Cassazione evidenzia anche che è del tutto irrilevante il richiamo al comportamento abnorme della persona vittima di infortunio . Come ribadito in molte pronunce, "qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato anche elementari norme di sicurezza non è rilevante in quanto la carenza delle necessarie forme di tutela determinano un ampliamento della sfera di rischio causato " dall'inerzia del datore di lavoro"( cass 15174 2017).