INGRESSI IN ITALIA - ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Del 22 febbraio 2022.

23/02/2022

Il Ministro della salute, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale, ha aggiornato le misure concernenti gli ingressi dei viaggiatori provenienti da Stati o territori esteri. (Scarica sotto la circolare)

Con l’ordinanza del 22 febbraio 2022, cessano le maggiori limitazioni finora previste per coloro che provengono da territori extra UE, e vengono parificate le condizioni per l’ingresso a quelle previste per chi proviene stati dell’Unione europea.

A decorrere dal prossimo 1° marzo e fino al 31 marzo 2022, l’ingresso in Italia, indipendentemente dal paese di provenienza, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;

b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (green pass base: vaccino, guarigione o test), o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia (9 mesi per la vaccinazione).

In caso di mancata presentazione del green pass base, o della certificazione equivalente, si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Le certificazioni previste possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

Fermo restando l’obbligo di esibire il dPLF, e a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, non è previsto l’obbligo di esibizione del green pass base per l’equipaggio dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante, i lavoratori transfrontalieri, gli studenti, coloro che transitano, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, o rientrano nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, o entrano per permanere non oltre quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

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