SARDEGNA ZONA GIALLA DAL 17 MAGGIO 2021

Ecco le norme da seguire

14/05/2021

Da LUNEDI' 17 MAGGIO 2021 la Sardegna è ZONA GIALLA vi indichiamo sotto le norme da seguire in base al DPCM del 2 marzo 2021, al Decreto Legge 52 del 24 aprile 2021 e le Linee Guida delle Regioni del 28 aprile 2021.

Per il settore della somministrazione si raccomanda un'attenta lettura del combinato dell'articolo 27 del DPCM e dell'art. 4 del DL 52 soprattutto nella parte che riguarda le attività "esclusivamente all'aperto" e la modifica apportata dal Ministero degli Interni attraverso la circolare del 7 aprile 2021 dove consente all’interno della zona gialla, a tutti gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, di effettuare la vendita per asporto fino alle ore 22:00, secondo quanto previsto, in generale, per tutte le attività dei servizi di ristorazione.

Per qualsiasi dubbio siete pregati di contattarci.

 

Art. 9. DPCM 2 Marzo 2021

Misure relative agli spostamenti in Zona gialla

  1. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  2. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 Art. 20 DPCM 2 Marzo 2021.

Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento

  1. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
  2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

 

Art. 26. DPCM 2 Marzo 2021

Attività commerciali 

  1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.
  2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

 

Art. 4. DL 52 del 24 aprile 2021

 Attività dei servizi di ristorazione

  1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 EVIDENZIAMO L'OBBLIGO IN BASE ALLE LINEE GUIDA DELLE REGIONI DI ESPORRE CARTELLI IN PIU' LINGUE.

I CARTELLI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE E POSSONO VENIR RICHIESTI PRESSO I NOSTRI UFFICI

scarica sotto il vademecum PUBBLICI ESERCIZI

 Art. 28.

Attività delle strutture ricettive

 Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

 I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

d) l’accesso dei fornitori esterni;

e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

 

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