DPCM 11 GIUGNO 2020. SI AGGIORNANO LE ATTIVITA' IN APERTURA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

12/06/2020

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con data 11 giugno 2020. (da scaricare sotto).

Si vanno a regolare ulteriormente una serie di attività, quali cinema spettacoli all'aperto, sale giochi.

E' stato inoltre aggiornato e quindi inserito nel DPCM il documento della Conferenza delle Regioni con data anch'esso del 11 giugno 2020 e che ricordiamo assume valore normativo.

Nel rimandarvi alla lettura del documento si segnalano i segunti punti di interesse:

dd) le attività  commerciali  al  dettaglio  si  svolgono  a  condizione  che  sia  assicurato,  oltre  alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei  locali  più  del  tempo  necessario  all'acquisto  dei  beni;  le suddette  attività  devono  svolgersi  nel  rispetto  dei  contenuti  di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel  rispetto  dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

ee) le attività  dei  servizi  di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie)  sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità  dello  svolgimento  delle  suddette  attività  con  l'andamento  della  situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di  contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  settori  analoghi;  detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del  catering  continuativo  su  base  contrattuale,  che  garantiscono  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attività  di  confezionamento  che  di  trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

ff) restano comunque  aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  siti  negli ospedali  e  negli  aeroporti,  con  obbligo  di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;

gg) le attività  inerenti  ai  servizi  alla  persona  sono  consentite  a  condizione  che  le  regioni  e  le province  autonome  abbiano  preventivamente  accertato  la  compatibilità  dello  svolgimento  delle suddette  attività  con  l'andamento  della  situazione  epidemiologica  nei  propri  territori  e  che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o  linee  guida  sono  adottati  dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente  accertato  la  compatibilità  dello  svolgimento  delle  suddette attività  con  l'andamento  della  situazione  epidemiologica  nei  propri  territori  e  che  individuino  i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  presente  lettera  e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni,  idonee  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 

1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi; 

2) l'accesso dei fornitori esterni; 

3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le

attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 

4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; 

5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 

6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 

7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; 

8)  le  modalità  di  informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori  circa  le  misure  di  sicurezza  e  di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari; 

9) le spiagge di libero accesso;

nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,  garantendo  comunque  la  distanza  interpersonale  di  sicurezza  di  un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  idonei  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di contagio  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle  diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 

4) l'accesso dei fornitori esterni; 

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 

7)  le  modalità  di  informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori  circa  le  misure  di  sicurezza  e  di prevenzione  del  rischio  da  seguire  all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali  spazi all'aperto di pertinenza. 

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