CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - COME OTTENERLO DA SUBITO

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate

07/06/2020

Premessa.

Con  la  Circolare  n.  14/E  del  6  giugno  2020,  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  fornito  i  primi chiarimenti  di  carattere  interpretativo  e  di  indirizzo  operativo  sull’utilizzo  della  misura agevolativa introdotta dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, che per contenere gli effetti economici  negativi  derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e  contenimento  connesse all'emergenza  epidemiologica,  riconosce  un  credito  d’imposta  commisurato all’ammontare  dei  canoni  di  locazione,  leasing  o  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo, o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Numerose  sono  le  precisazioni  contenute  nel  documento  di  prassi,  dai  requisiti  per accedere  alla  misura  e  alle  modalità  di  fruizione  del  credito, con  particolare  attenzione dedicata alla platea dei beneficiari, che comprendono, tra gli altri, anche i forfetari e le imprese  agricole,  coloro  che  svolgono  un’attività  alberghiera  o  agrituristica  anche stagionale e gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,  che  svolgono  attività  istituzionale  di  interesse  generale.  Nel documento di prassi in esame, inoltre, viene chiarito che il credito spetta a prescindere dalla  categoria  catastale  dell’immobile,  rilevando  l’effettivo  utilizzo  dello  stesso  nelle attività.

Infine,  si  evidenzia  che  è  possibile  utilizzare  da  subito  il  credito  d’imposta  in compensazione, con il modello F24, utilizzando il codice tributo “6920”, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 giugno 2020.

  1. I soggetti ammessi.

Beneficiari del credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”

Si tratta, in particolare, degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato, degli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del  TUIR,  delle  stabili  organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  [articolo  73,  comma  1, lettera  d),  del  TUIR],  delle  persone  fisiche  e  delle  associazioni  che  esercitano  arti  e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi i soggetti in regime forfetario  e  gli  imprenditori  e  le  imprese  agricole,  sia  che  determinino  per  regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Non  hanno  diritto  al  “bonus”  coloro  che  svolgono  attività  commerciali  non  esercitate abitualmente  o  attività  di  lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente,  producendo conseguentemente redditi diversi [articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR].

Riguardo  al  periodo  d’imposta,  essendo  il  decreto  “Rilancio”  entrato  in  vigore  il  19 maggio  2020,  nel  documento  di  prassi  viene  precisato  che,  per  i  soggetti  con  periodo d’imposta  corrispondente  all’anno  solare,  occorre  fare  riferimento  al  periodo  d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

Inoltre, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo  conto  delle  proprie  regole  di  determinazione  del  reddito  (vd.  Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2020). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i soggetti  che  determinano  il  proprio  reddito  catastale,  il  predetto  limite  deve  essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta  chiuso  al  31  dicembre  2019  (per  i  soggetti  con  periodo  d’imposta corrispondente  all’anno  solare),  o,  in  mancanza  di  scritture  contabili,  all’importo  del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Precisazioni arrivano anche riguardo gli ulteriori beneficiari del credito:

  le strutture alberghiere e agrituristiche, a cui spetta il “bonus” a prescindere dal volume  di  ricavi  e  compensi  registrato  nel  periodo  d'imposta  precedente.

Riguardo  l’individuazione  delle  attività,  occorre  fare  riferimento  ai  soggetti  che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente  le  attività  riconducibili  alla  sezione  55  dei  codici  ATECO.

Rimangono  esclusi  dal  beneficio  coloro  che  svolgono  un’attività  alberghiera  o agrituristica  non  esercitata  abitualmente  o  un’attività  di  lavoro  autonomo  non esercitata  abitualmente,  producendo  conseguentemente  redditi  diversi  [articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR], mentre sono inclusi coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale (in tal caso, i mesi da prendere a riferimento  ai  fini  del  credito  d’imposta  sono  quelli  relativi  al  pagamento  dei canoni di aprile, maggio e giugno);

  gli  enti  non  commerciali,  compresi  gli  enti  del  terzo  settore  e  gli  enti  religiosi civilmente  riconosciuti,  che  svolgono  attività  istituzionale  di  interesse  generale.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che dal tenore della norma il “bonus” venga esteso a  tutti  gli  enti  diversi  da  quelli  che  esercitano,  in  via  prevalente  o  esclusiva, un’attività in regime di impresa, in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (cfr.,  Circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.  9/E  del  2020).  Inoltre,  l’eventuale svolgimento  di  attività  commerciale  in  maniera  non  prevalente  rispetto  a  quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.

  1. Misura del credito.

Il  “tax  credit”  è  stabilito  in  misura  percentuale,  pari  al  60%,  in  relazione  ai  canoni  di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, e pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Nel documento di prassi vengono delineati nel dettaglio gli aspetti in cui è possibile fruire del  beneficio,  in  relazione  all’ambito  oggettivo  di  applicazione  della  norma, soffermandosi, tra l’altro, sia a definire il caso in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing (solo operativo, escluso il finanziario), sia ad analizzare le ipotesi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi  includa  almeno  un  immobile  a  uso  non  abitativo  “destinato  allo  svolgimento dell’attività  industriale,  commerciale,  artigianale,  agricola,  di  interesse  turistico  o all'esercizio  abituale  e  professionale  dell’attività  di  lavoro  autonomo”.  In  relazione  agli immobili  destinati  all’esercizio  abituale  e  professionale  dell’attività  di  lavoro  autonomo, l’Agenzia delle Entrate precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli  immobili  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  dell’arte  o  professione  e  all’uso personale  o  familiare  del  contribuente  che  sono  ammortizzabili,  nel  rispetto  delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR.

Il  credito  d’imposta  è  commisurato  all’importo  versato  nel  periodo  d’imposta  2020  con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico-ricettive  con  attività  solo  stagionale, invece,  è  commisurato  con  riferimento  all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto e in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento  del  versamento.  Nel  caso  in  cui  il  canone,  invece,  è  stato  versato  in  via anticipata, sarà necessario individuare le rate  relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Per  dimostrare  l’avvenuto  pagamento,  i  beneficiari  devono  rispettare  i  principi  previsti per  il  riconoscimento  degli  oneri  ai  fini  della  deduzione  dal  reddito  d’impresa  (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione  del  reddito  d’impresa,  conservando  il  relativo  documento  contabile  con quietanza di pagamento.

Nel  caso  in  cui  le  spese  condominiali  sono  pattuite  come  voce  unitaria  all’interno  del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano  concorrere  alla  determinazione  dell’importo  sul  quale  calcolare  il  credito d’imposta (cfr., Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 11/E del 2020).

  1. Requisiti per ottenere il beneficio.

Condizione  per  fruire  della  misura  agevolativa  è  che  gli  esercenti  attività  economica abbiano  subito  una diminuzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi in  ciascuno  dei  mesi  di marzo,  aprile  e  maggio  2020,  di  almeno  il  50%  rispetto  allo  stesso  mese  del  periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi, può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.

Nel  documento  di  prassi  viene  precisato  che  la  condizione  connessa  alla  riduzione  del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale.

Per  questi  soggetti,  quindi,  il  requisito  da  rispettare  ai  fini  della  fruizione  del  credito d’imposta, oltre  al  non  aver  conseguito  nell’anno  precedente  flussi  reddituali in  misura superiore a 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Nella Circolare, inoltre, viene chiarito che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale  dell’immobile,  rilevando  l’effettivo  utilizzo  dello  stesso  nelle  attività  sopra menzionate.

  1. Modalità di utilizzo del credito.

Il  credito  d’imposta  può  essere  utilizzato  in  compensazione  o  nella  dichiarazione  dei redditi  relativa  al  periodo  d’imposta  di  sostenimento  della  spesa,  o, in  alternativa, può essere  ceduto  al  locatore  o  al  concedente  oppure  ad  altri  soggetti,  compresi  istituti  di credito  e  altri intermediari  finanziari, con  facoltà  di  successiva  cessione  del  credito  per questi ultimi.

La  compensazione  deve  avvenire  successivamente  al  pagamento  dei  canoni  agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a  disposizione  dell’Agenzia  delle  Entrate  e  indicando  il  codice  tributo  “6920”  (vd., Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 giugno 2020).

Al  fine  di  consentire  un  più  rapido  utilizzo  delle  misure  introdotte,  l’articolo  122  del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale.

Nell’ipotesi  in  cui  il  “tax  credit”  sia  oggetto  di  cessione  al  locatore  o  concedente  il versamento  del  canone  è  da  considerarsi  avvenuto  contestualmente  al  momento  di efficacia  della  cessione,  nei  confronti  dell’Amministrazione  finanziaria.  In  pratica,  in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente, ossia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto oppure in compensazione. La quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno  non  può  essere  utilizzata  negli  anni  successivi  e  non  può  essere  richiesta  a rimborso.  In  tali  casi,  il  credito  non  utilizzato  può  essere  oggetto  di  ulteriore  cessione solo nell’anno stesso.

Le  modalità  attuative  delle  disposizioni  relative  alla  cessione  del  credito  d’imposta saranno  definite  in  un  prossimo  Provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

  1. Divieto di cumulabilità con il credito d’imposta “botteghe e negozi”.

Per  evitare  una  “duplicazione”  di  soggetti  e  di  spese,  il  comma  8  dell’articolo  28  del decreto  “Rilancio”  prevede  il  divieto  di  cumulo  con  il  credito  d’imposta  previsto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia” per i canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

Nel documento di prassi in esame si precisa che nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi, ad esempio per mancato pagamento del canone di locazione, è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Resta fermo per le imprese o esercenti arti e professioni, che non avevano i requisiti per accedere al beneficio di cui all’articolo 65, l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nell’ambito oggettivo e soggettivo.