ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 13 MAGGIO n. 22

Valida sino al 17 maggio 2020 (cioè 4 giorni)

14/05/2020

Il presidente della Regione ha emanato l'ordinaza 22 del 13 maggio 2020 che sarà valida dal 14 maggio sino al 17 maggio 2020, quindi quattro giorni.

Regola l'apertura da oggi, art. 1, dei servizi alla persona, (es. parrucchieri estetisti, etc.) e dei negozi di abbigliamento, gioiellerie, profumerie e negozi di calzature, art. 2.

In particolare all'articolo 1, si fa riferimento alle norme tecniche emanate dall'INAIL (clicca qui per scaricarle) ed in particolare:

  1. a) L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;
  2. b) Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
  3. c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
  4. d) Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli operatori dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente;
  5. e) Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione.

I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone comunicazione alla Regione.

All'articolo due per i negozi di abbigliamento calzature profumerie e gioiellerie si prescrive:

Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione.

Scarica sotto l'ordinanza

 

 

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