ETICHETTATURA TESSILE E DELLE CALZATURE: IMPORTANTE RISULTATO

Cambia il regime sanzionatorio: non più il piccolo commerciante

27/12/2017

Dopo anni di battaglie sindacali condotte a favore dei negozi da Federazione Moda Italia CONFCOMMERCIO è con grande soddisfazione che comunichiamo a tutti i Soci del settore moda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017 il Decreto Legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Provvedimento che entrerà in vigore il 4 gennaio 2018.

Il serrato confronto con le Istituzioni avviato da Federazione Moda Italia – Confcommercio sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature ha portato all’esclusione delle pesanti sanzioni (fino a 3.098) che fino ad oggi sono state elevate al solo commerciante, che poteva avvalersi di un velleitario diritto di rivalsa nei confronti del fornitore (spesso – come da noi rimarcato – non esercitato per la presenza di esplicite clausole contrattuali a sfavore della parte più debole).

In particolare, ci preme segnalare che il Decreto Legislativo:

  • accoglie tutte le istanze portate avanti con determinazione in questi anni da Federazione Moda Italia CONFCOMMERCIO a favore dei negozi soggetti, loro malgrado, a pesanti sanzioni per etichette non conformi alla normativa italiana ed europea apposte da terzi produttori/fornitori
  • attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (ex art. 15 Regolamento UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene “considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto”)

introduce l’assegnazione da parte dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.