BUONI PASTO: NUOVE DISPOSIZIONI

Cosa cambia e come cambia l'uso dei buoni

23/08/2017

Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa – Buoni pasto – Decreto 7 giugno 2017, n. 122

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 7 giugno 2017, n. 122, con cui viene adottato il "regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Ai sensi dell'art. 1, il decreto individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

L'art. 2 pone alcune definizioni stabilendo, in particolare, che per "attività di emissione di buoni pasto" si intende "l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale" e che per "servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto" si intendono "le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3" (comma 1, lett. a) e b).

L'art. 3 del decreto stabilisce che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare (comma 1):

  1. la somministrazione di alimenti e bevande (l. 287/1991);
  2. l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
  3. la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (d.lgs. 114/1998);
  4. la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane (l. 443/1985, art. 5, primo comma);
  5. la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile (d.lgs. 228/2001, art. 4, commi 1 e 8-bis);
  6. nell'ambito dell'attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda (l. 96/2006);
  7. nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, da parte di imprenditori ittici (l. 96/2006, art. 12, comma 1);
  8. la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

Per tutti, comunque, rimane ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari (comma 2).

L'art. 4 del provvedimento fissa le caratteristiche dei buoni pasto, stabilendo tra l'altro che gli stessi (comma 1):

  1. consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
  2. consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
  3. sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  4. non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  5. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Il limite di cumulabilità dei buoni, che nelle prime bozze era stato fissato a dieci buoni, è stato ridotto in ossequio alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 287 del 3 febbraio 2017. In tale occasione, infatti, era stata richiesta all'Amministrazione un'ulteriore valutazione in merito alla possibilità di ridurre almeno lievemente la soglia al fine di contenere i rischi legati al possibile snaturamento delle caratteristiche del buono pasto inteso come rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa ed evitare di incoraggiare l'uso dei buoni pasto come una sorta di buoni spesa universali e dei surrogati dei contanti.

Ai commi 2 e 3 dell'articolo sono disciplinate le indicazioni che devono essere riportate sui buoni pasto in forma cartacea e le relative disposizioni riguardanti i buoni in forma elettronica.

Il quarto comma specifica che le società di emissione hanno l'obbligo di adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

L'art. 5 del decreto concerne gli accordi tra società emittenti e titolari degli esercizi e stabilisce una serie di contenuti obbligatori degli stessi, tra i quali (comma 1):

  1. la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
  2. le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
  3. l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
  4. l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
  5. l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
  6. l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Questi ultimi stabiliscono, rispettivamente, che nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara, e che è vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

L'articolo specifica inoltre che gli accordi devono comunque contemplare un'offerta base priva di servizi aggiuntivi (comma 2) e che essi non possono negare il pagamento almeno parziale delle fatture relative ai buoni presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali relative alla fatturazione dei medesimi (comma 3).

Gli accordi, inoltre, devono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, in forma scritta a pena di nullità (comma 4).

È espressamente vietato pattuire con gli esercizi uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente (comma 5).

Infine, l'articolo stabilisce che resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive (comma 9) e che, in caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive, sono applicabili, ove sussistano i presupposti, gli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile (comma 10). La prima disposizione riguarda le condizioni generali di contratto, mentre la seconda stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

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