DECRETO SOSTEGNI TER. Le misure specifiche per il commercio

Ecco le Misure e sostegni per le attività commerciali

31/01/2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 21 del 27 gennaio 2022 il  Decreto Legge n 4 noto come Decreto Sostegni Ter.

In particolare, con l'art 2 è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla  concessione  di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito elencati, che  svolgono  in  via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate  dai seguenti codici della classificazione delle  attività economiche ATECO 2007

Codice Ateco Descrizione
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e  aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al  2019. 

Ai  fini  della  quantificazione  della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui  all'articolo  85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte  sui  redditi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. 

Alla data di presentazione  della  domanda  le  medesime  imprese  devono  essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello  Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel  Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come  da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  fatte  salve  le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
d) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231.
I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»  di  cui alla  comunicazione della Commissione  europea 2020/C 91 I/01 e successive  modificazioni, ovvero, successivamente  al  periodo  di vigenza dello stesso, del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della Commissione, del 18 dicembre  2013.  

Al fine di ottenere  il contributo,  le imprese interessate presentano,  esclusivamente  in  via  telematica,  una   istanza  al Ministero dello sviluppo  economico,  con  l'indicazione della sussistenza dei requisiti comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445. 

L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo  economico, con il quale sono fornite le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario  all'attuazione  della misura prevista.

Successivamente  alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento le  risorse  finanziarie  del fondo sono ripartite tra  le imprese  aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021  e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c) quaranta per cento, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e  fino  a  due milioni di euro.